ALESSANDRO ORATI | CONSULENTE DEL LAVORO | ROMA

Costituito il “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”

Il giorno 20 aprile 2022, tra ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL nonché UGL Telecomunicazioni, si è stipulato l’accordo istitutivo del “Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni”.

Con il suddetto accordo è stato costituito il Fondo Bilaterale denominato “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” cui possono accedere tutte le Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, siano esse rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Con riferimento alle Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del DLgs 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni avviene con:
a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’ 1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Attività dello Studio

Le attività dello Studio comprendono il complesso sistema delle attività e obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un contesto di continuo aggiornamento e approfondimenti

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Chi Siamo

Lo Studio Orati è attivo da circa 30 anni. Il titolare dello studio, Rag. Alessandro Orati è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e svolge la professione di consulente del lavoro

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