ALESSANDRO ORATI | CONSULENTE DEL LAVORO | ROMA

Edilizia Industria Catania: firmato il nuovo CIPL



Firmato il 25/2/2022, tra ANCE Catania e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL di Catania, il Contratto Collettivo Provinciale, integrativo del CCNL per gli addetti all’industria edilizia ed affini 18/7/2018, valido per il territorio della provincia di Catania


Decorrenza
Il presente CIPL Catania, entra in vigore dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2024.


Mensa ed indennità sostitutiva di mensa
In relazione alla mensa, nel presupposto del comune obiettivo di consentire ai lavoratori occupati nei cantieri la consumazione di un pasto caldo, ove ciò sia possibile in relazione alla situazione organizzativa ed alla ubicazione del cantiere medesimo, le Parti convengono quanto segue:


a) nei cantieri di durata prevista di almeno 12 mesi con un numero di addetti non inferiore a 25, su richiesta di almeno 15 lavoratori occupati la ditta e le RSA/RSU procederanno ad una attenta analisi dei costi di gestione del servizio mensa o di altra possibilità di consumazione del pasto caldo in cantiere e quindi del costo prevedibile di ogni singolo pasto. Entro 15 giorni successivi i dipendenti dovranno dichiarare la loro accettazione o meno della istituzione del servizio, dando autorizzazione all’effettuazione delle relative trattenute;
b) nei cantieri di durata non inferiore ad otto mesi, salvo nei casi di obiettiva impossibilità, quando ne facciano richiesta almeno 10 dipendenti in forza al cantiere medesimo e sino a quando permanga tale requisito numerico, verranno adottate le necessarie iniziative per consentire ai lavoratori la consumazione del pasto caldo nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, avvalendosi di servizi esterni anche interaziendali.


Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei, ove ricorrono le condizioni per la consumazione del pasto di cui alle lett. a) e b) l’azienda concorrerà per intero alle spese del costo complessivo del pasto.
Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa pomeridiana.
Ove non sia attivato il servizio di mensa, ovvero per l’ubicazione del cantiere, esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta, con decorrenza dall’1/3/2022, un’indennità sostitutiva di mensa pari a 6,5 euro giornaliere.


Trasporto
Con decorrenza dall’1/3/2022 gli importi complessivi giornalieri a titolo di indennità di trasporto, vengono aggiornati con i seguenti valori:


– Fascia 1 da 0 a 15 Km: Euro 3,00
– Fascia 2 oltre 15 Km: Euro 3,50


Trasferta
Con riferimento all’art. 21 del CCNL dell’1/7/2014, all’operaio in servizio, comandato temporaneamente a prestare la propria attività in cantieri ubicati oltre 50 Km dal Comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un’indennità per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, disciplinata e quantificata come segue: 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL edilizia Industria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio rimaste a carico del lavoratore.


EVR – Elemento Variabile dellla Retribuzione
Come previsto nel CIPL in esame firmato il 25/2/2022, nella stessa data, le parti hanno sottoscritto anche l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per il periodo 1/3/2022 – 31/12/2022.
Pertanto, visto l’andamento degli indicatori/parametri medi per il triennio 2021/2020/2019 a confronto di quelli 2020/2019/2018, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale del 25/2/2022, le Parti determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori risultano positivi,.
Determinato l’E.V.R. a livello territoriale, ogni impresa procederà entro il 25/3/2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro) e volume di affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2021/2020/2019 su media 2020/2019/2018).


– In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’E.V.R. nella misura piena.
– In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’E.V.R. nella misura ridotta.
– In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’E.V.R..


Determinata la misura dovuta dell’E.V.R. in base all’andamento degli indicatori aziendali, l’erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore mensili, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza. Fermo restando quanto sopra per gli impiegati in forza l’erogazione dell’E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173 ore mensili.
Per l’anno 2022 l’E.V.R. sarà erogato per un numero massimo di 10 mesi. Nulla è dovuto per i periodi pregressi ivi compresi i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR erogati ai sensi del vigente CIPL del 25/2/2022 e del presente Accordo, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.


IMPORTI ANNO 2022 – MISURA PIENA (4%)


Importi orari E.V.R. Operai anno 2022





















Operai

Importo Orario in Euro

Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato – 3° livello 0,25
Operaio qualificato – 2° livello 0,22
Operaio comune – 1° livello 0,19
Custodi B 0,17
Custodi C 0,15


Importi mensili E.V.R. Impiegati anno 2022
























Impiegati

Importo Mensile in Euro

7° livello 65,23
6° livello 58,71
5° livello 48,92
4° livello 45,66
3° livello 42,40
2° livello 38,16
1° livello 32,61


IMPORTI ANNO 2022 – MISURA RIDOTTA (2,6%)


Importi orari E.V.R. Operai anno 2022





















Operai

Importo Orario in Euro

Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato – 3° livello 0,16
Operaio qualificato – 2° livello 0,14
Operaio comune – 1° livello 0,12
Custodi B 0,11
Custodi C 0,10


Importi mensili E.V.R. Impiegati anno 2022
























Impiegati

Importo Mensile in Euro

7° livello 42,40
6° livello 38,16
5° livello 31,80
4° livello 29,68
3° livello 24,56
2° livello 24,80
1° livello 21,20

Attività dello Studio

Le attività dello Studio comprendono il complesso sistema delle attività e obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un contesto di continuo aggiornamento e approfondimenti

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Chi Siamo

Lo Studio Orati è attivo da circa 30 anni. Il titolare dello studio, Rag. Alessandro Orati è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e svolge la professione di consulente del lavoro

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