ALESSANDRO ORATI | CONSULENTE DEL LAVORO | ROMA

Imposta servizi digitali: servizio di veicolazione di pubblicità mirata


Per la qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 marzo 2022, n. 149).

L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge di bilancio 2019.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”) e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Una volta riscontrata la qualifica di soggetto passivo del tributo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali.
Nello specifico, si considerano servizi digitali rilevanti ai fini dell’ISD:
a) la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
b) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
c) la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
La qualificazione di un servizio come digitale rileva sia ai fini del riscontro del superamento della seconda soglia (nell’anno n-1), sia ai fini della determinazione della base imponibile (nell’anno n).
In relazione alla qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata.
Inoltre, la geolocalizzazione dell’utente può essere ricavata anche applicando metodi induttivi che non garantiscono una puntuale individuazione della posizione geografica, esponendosi a margini di approssimazione.


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Le attività dello Studio comprendono il complesso sistema delle attività e obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un contesto di continuo aggiornamento e approfondimenti

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Chi Siamo

Lo Studio Orati è attivo da circa 30 anni. Il titolare dello studio, Rag. Alessandro Orati è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e svolge la professione di consulente del lavoro

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