ALESSANDRO ORATI | CONSULENTE DEL LAVORO | ROMA

INPS: Nuove categorie di prestazioni nel SIUSS

Introduzione di nuove categorie nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS (Inps – Messaggio 18 marzo 2022, n. 1244)

Per rispondere alle esigenze emerse nel tempo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha consentito di introdurre nuove categorie di prestazioni sociali nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS, rispetto a quelle elencate nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento del Casellario dell’assistenza).
Recentemente, si è reso necessario introdurre le seguenti nuove categorie:


a. A1.05.01: Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza;
b. A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).


a. Contributi affitto


La categoria A1.05.01 accoglierà i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale indicato a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
In merito a tale adempimento, l’Istituto ha previsto di gestire i dati afferenti ai descritti contributi affitto erogati dai Comuni a decorrere dal 2021, rendendoli disponibili, così come inviati dagli stessi Comuni al SIUSS – Casellario assistenza alla procedura Reddito di Cittadinanza (RdC), attuando in modalità automatizzata le dovute compensazioni.
In ordine a tale aspetto si rappresenta che i Comuni dovranno inviare, nella categoria indicata, i dati relativi ai contributi affitto erogati a partire dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le locazioni. I contributi affitto diversamente finanziati o riguardanti altre annualità dovranno essere trasmessi nella categoria preesistente A1.05 – contributi economici per alloggi (considerati cumulabili con il Reddito di cittadinanza).
Quindi:
A1.05 – Contributi Economici per Alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze. Tale contributo si ritiene cumulabile con la quota b del Reddito di cittadinanza;
A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.
I dati relativi ai contributi affitto in questione dovranno essere trasmessi al SIUSS come “prestazioni periodiche” indicando obbligatoriamente:


– la data inizio dell’erogazione;
– la data fine dell’erogazione;
– l’importo mensile erogato.


I dati relativi alle nuove prestazioni saranno trasmessi al SIUSS utilizzando le consuete modalità di trasmissione.
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.


b. Misure delle Province autonome
La categoria A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza – accoglierà le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza erogate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali misure sono adottate e finanziate dalle stesse Province autonome secondo i propri ordinamenti e “comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc”.
Le Province autonome trasmetteranno pertanto al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022.

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Lo Studio Orati è attivo da circa 30 anni. Il titolare dello studio, Rag. Alessandro Orati è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e svolge la professione di consulente del lavoro

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