ALESSANDRO ORATI | CONSULENTE DEL LAVORO | ROMA

Mobilità dipendenti da pubblico a privato e viceversa: contribuzione Fondo Tesoreria


L’Inps ha fornito indicazioni sugli adempimenti da osservare riguardo alla contribuzione al Fondo di Tesoreria nelle ipotesi di mobilità di personale da un ente pubblico ad un datore di lavoro privato e viceversa (Messaggio 22 febbraio 2022, n. 851).

In caso di mobilità di personale dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato e viceversa, si configura una vera e propria cessione del contratto senza soluzione di continuità; ciò implica una prosecuzione del rapporto di lavoro, con il trasferimento della posizione del lavoratore dal “datore di lavoro cedente” al “datore di lavoro cessionario” (pubblico->privato o privato->pubblico), inclusa quella inerente la gestione del Fondo di Tesoreria.
L’Inps ha fornito istruzioni operative sulla gestione del trattamento di fine rapporto nelle suddette ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità, in relazione all’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria.

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – è trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria (datori di lavoro con almeno 50 addetti, relativamente a lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari).
Ciò in ragione del fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Per tali dipendenti, il Fondo di Tesoreria provvede a erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di propria competenza, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, le stesse devono essere erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio. La capienza, ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio, deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico, tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo medesimo. Il datore di lavoro pubblico (cessionario) deve provvedere sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, deve essere utilizzato all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.
Qualora il datore di lavoro pubblico (cessionario) sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, deve richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.
Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento scatta l’obbligo al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità per il personale del settore pubblico.
Per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria può essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria deve essere acquisita una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

Attività dello Studio

Le attività dello Studio comprendono il complesso sistema delle attività e obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un contesto di continuo aggiornamento e approfondimenti

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo Studio Orati è attivo da circa 30 anni. Il titolare dello studio, Rag. Alessandro Orati è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e svolge la professione di consulente del lavoro

orati-chi-siamo-2s-235x100